Conformità. Credibilità. Competitività.

Consulenza e adeguamento NIS2 per le aziende

La NIS2 in Italia non è una data unica ma un percorso con termini precisi, che decorrono dalla comunicazione di inserimento nell’elenco: nove mesi per la notifica degli incidenti a CSIRT Italia, diciotto per le misure di sicurezza di base stabilite dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). AtWorkStudio, da Piacenza, è il partner tecnico che traduce i requisiti in misure implementate e dimostrabili, a fianco dei vostri consulenti, con un assessment gratuito NIST CSF 2.0 e un sistema di gestione certificato ISO/IEC 27001, 27017, 27018 e ISO 9001.

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Termini e obblighi: ACN e D.Lgs. 138/2024

Gli obblighi NIS2 sono in vigore: cosa fare adesso

I termini non sono una data uguale per tutti: decorrono dalla comunicazione di inserimento nell’elenco dei soggetti NIS ricevuta sulla piattaforma ACN, nove mesi per le notifiche e diciotto per le misure di base (determinazione ACN 379907/2025, art. 3). Per la prima ondata, inserita ad aprile 2025, significa notifiche da gennaio 2026 e misure di base entro ottobre 2026; chi entra con gli aggiornamenti successivi dell’elenco conta i propri termini dalla nuova comunicazione. Abbiamo messo in fila cosa controllare nella news «NIS2, scadenza ottobre 2026: le misure di base da aver adottato e cosa controllare adesso».

Notifica degli incidenti

Pre-notifica a CSIRT Italia entro 24 ore da quando si viene a conoscenza dell’incidente, notifica entro 72 ore, relazione finale entro un mese (art. 25). Gli incidenti di base da notificare sono negli allegati 3 e 4 della determinazione ACN: riservatezza, integrità, livelli di servizio attesi e, per gli essenziali, accesso non autorizzato ai dati.

Misure di sicurezza di base

37 misure e 87 requisiti per i soggetti importanti, 43 e 116 per gli essenziali (allegati 1 e 2 della determinazione ACN 379907/2025), organizzate nelle sei funzioni del Framework Nazionale: governare, identificare, proteggere, rilevare, rispondere, ripristinare. Ogni requisito va dimostrato con un’evidenza datata, non dichiarato.

Organi di amministrazione

Approvano le modalità di attuazione delle misure, ne sorvegliano l’applicazione, rispondono delle violazioni e seguono formazione in sicurezza informatica (art. 23). Nove documenti delle misure di base richiedono la loro approvazione esplicita, che le FAQ ACN definiscono non delegabile.

Continuità operativa

L’art. 24 cita espressamente la gestione dei backup, il ripristino in caso di disastro e la gestione delle crisi. Nelle misure di base: backup creati, protetti e verificati (PR.DS-11) e piani di risposta, continuità e ripristino approvati dagli organi di amministrazione (ID.IM-04).

Fornitori rilevanti: ICT e non fungibili

La sicurezza della catena di approvvigionamento è tra le misure minime dell’art. 24. Sulla piattaforma ACN la chiave è la fungibilità: vanno censiti anche i fornitori non ICT difficilmente sostituibili (materie prime, componenti industriali, logistica critica) la cui assenza compromette le attività NIS.

Registrazione e aggiornamento annuale

Registrazione sulla piattaforma ACN dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, aggiornamento delle informazioni dal 15 aprile al 31 maggio, comunicazione delle variazioni entro 14 giorni (art. 7). Non sono formalità: la mancata registrazione o il mancato aggiornamento sono violazioni a sé.
Art. 30 e piattaforma ACN

Categorizzazione, perimetro e proporzionalità

Oltre alle misure, il decreto chiede di comunicare sulla piattaforma ACN l’elenco delle attività e dei servizi NIS svolti con la loro categorizzazione (art. 30) e di tenere aggiornato l’elenco dei fornitori rilevanti. È la base su cui l’ACN calibra gli obblighi in modo proporzionato. I punti operativi emersi nel confronto con l’ACN all’evento Clusit del 29 aprile 2026 sono riassunti nella nostra news «NIS2: i chiarimenti ACN dell’evento Clusit del 29 aprile 2026».

Categorizzazione attività e servizi

Identifichiamo le attività e i servizi NIS svolti, li mappiamo sulle macroaree previste dall’ACN e attribuiamo la categoria di rilevanza, motivando ogni scelta. Tracciabilità decisionale, non burocrazia: è la base su cui l’ACN calibra gli obblighi.

Perimetro: sistema informativo e di rete

Le misure si applicano al sistema informativo e di rete nel suo complesso, non al singolo asset. Costruiamo l’inventario partendo da attività e servizi, poi dai sistemi che li supportano, infine da asset e dipendenze. Logica inversa rispetto agli inventari tradizionali.

Proporzionalità operativa

La proporzionalità non si esaurisce nella distinzione essenziali/importanti: l’art. 24 la lega all’esposizione al rischio, alle dimensioni e alla gravità degli incidenti possibili. Si declina sulle attività svolte, sui sistemi che le supportano e sulla categoria di rilevanza attribuita.
Direttiva europea 2022/2555

Cos'è la Direttiva NIS2 e chi deve adeguarsi

La Direttiva NIS2 è la normativa europea che amplia gli obblighi di cybersecurity per le organizzazioni dei settori essenziali e importanti. L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 138/2024, in vigore dal 16 ottobre 2024, che affida all’ACN l’elenco dei soggetti, le misure di base e la vigilanza, e a CSIRT Italia le notifiche. Si applica alle medie e grandi imprese dei settori elencati negli allegati e, a prescindere dalle dimensioni, a pubbliche amministrazioni, telecomunicazioni, servizi fiduciari e DNS, oltre ai soggetti individuati dall’ACN lungo le catene di approvvigionamento.

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Implementazione tecnica, a fianco dei consulenti

Il consulente legale o il DPO dice cosa serve; noi progettiamo e realizziamo il come, in modo proporzionato a struttura, infrastruttura e budget: on-premise, in cloud o ibrido. Ogni misura esce con la sua evidenza datata, quella che l’ACN può chiedere.

ISO 27001 e prassi UNI/PdR 174:2025

Il nostro sistema di gestione è certificato ISO/IEC 27001, 27017, 27018 e ISO 9001. Per i soggetti NIS già certificati l’ACN e UNI hanno pubblicato la prassi UNI/PdR 174:2025; per chi non lo è ancora, accompagniamo alla certificazione come base del percorso NIS2.
Il nostro servizio

Consulenza NIS2: come ti affianchiamo

Un percorso di adeguamento NIS2 strutturato, dalla fotografia iniziale alle evidenze verificabili. Siamo il livello tecnico che traduce i requisiti del decreto e delle misure di base ACN in soluzioni che funzionano, lavorando a fianco dei vostri consulenti legali e del DPO, con la solidità di un sistema di gestione certificato ISO/IEC 27001, 27017, 27018 e ISO 9001 e di tre servizi qualificati ACN.

1. Gap analysis e assessment

Partiamo dall’assessment NIST CSF 2.0 per fotografare la maturità e individuare gli scostamenti rispetto alle misure di base, requisito per requisito. Output: un piano di adeguamento con priorità, responsabili e date, pronto per l’approvazione del consiglio di amministrazione.

2. Categorizzazione, inventario e fornitori

Identifichiamo attività e servizi NIS (art. 30), li mappiamo sulle macroaree ACN, costruiamo l’inventario di hardware, software e servizi (ID.AM) e censiamo i fornitori rilevanti, ICT e non fungibili, con i requisiti di sicurezza da inserire nei contratti (GV.SC).

3. Misure, governance, incidenti

Implementiamo le misure tecniche e produciamo le evidenze: identità e autenticazione a più fattori, backup verificati, log e monitoraggio dei livelli di servizio, aggiornamenti e vulnerabilità. Prepariamo i nove documenti da approvare e il piano di gestione e notifica degli incidenti (RS.MA-01), integrato con il referente CSIRT.

4. Supporto continuativo e vigilanza

Manteniamo le evidenze aggiornate nel tempo: aggiornamento annuale sulla piattaforma ACN, riesame dei rischi, test di ripristino, revisione degli accessi. Se l’ACN chiede dati o dispone un audit (art. 37), i documenti sono già pronti. Verifica indipendente seria, nessuna «certificazione miracolosa».

Domande frequenti sulla Direttiva NIS2

Le risposte alle domande più comuni sull’adeguamento NIS2, con il riferimento all’articolo o all’atto ACN.

Riferimenti normativi di questa pagina

  • Decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138: art. 3 (ambito di applicazione), 7 (registrazione e aggiornamenti), 23 (organi di amministrazione), 24 (misure), 25 (notifica degli incidenti), 30 (attività e servizi), 37 e 38 (vigilanza e sanzioni), testo vigente su Normattiva
  • ACN, determinazione n. 379907/2025 «Specifiche di base», in vigore dal 15 gennaio 2026: art. 3 (termini), allegati 1 e 2 (misure di sicurezza di base), allegati 3 e 4 (incidenti significativi di base)
  • ACN, FAQ sugli obblighi degli organi di amministrazione e direttivi (ODA.8–12), 14 luglio 2026; FAQ sulle misure per la supply chain, 24 luglio 2026
  • ACN, «Le novità per i soggetti NIS», 18 settembre 2026: aggiornamento dell’elenco, consultazione sulle misure rafforzate, finestra di registrazione 2027
  • Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection, edizione 2025; UNI/PdR 174:2025

Pagina aggiornata il 25 ottobre 2026. Le valutazioni giuridiche restano ai vostri consulenti legali: noi implementiamo le misure e produciamo le evidenze.

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